
Trasparenza retributiva e parità di genere: cosa cambia per le aziende con il D.Lgs. 96/2026
8 Giugno 2026A decorrere dal 1° giugno 2026, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per l’Industria Metalmeccanica e dell’Installazione di Impianti prevede importanti aggiornamenti sul piano economico, sia con riferimento ai minimi retributivi sia in relazione all’erogazione dell’Elemento Perequativo annuale.
Nuovi minimi retributivi dal 1° giugno 2026
Con decorrenza 1° giugno 2026 trovano applicazione i nuovi minimi retributivi mensili lordi previsti dal CCNL, come di seguito riportato:
| Livello | Minimo mensile lordo (€) |
|---|---|
| A1 | 2.907,01 |
| B3 | 2.838,99 |
| B2 | 2.542,98 |
| B1 | 2.370,33 |
| C3 | 2.211,43 |
| C2 | 2.064,88 |
| C1 | 2.022,12 |
| D2 | 1.979,37 |
| D1 | 1.784,94 |
Gli incrementi saranno automaticamente recepiti nei cedolini paga a partire dalla mensilità di giugno 2026, con applicazione dei relativi effetti economici e contributivi secondo le regole del CCNL.
Elemento Perequativo: finalità e importo
Il CCNL prevede inoltre l’erogazione dell’Elemento Perequativo, pari a euro 485,00 lordi annui, destinato ai lavoratori occupati presso aziende prive di contrattazione di secondo livello che preveda premi di risultato o altri istituti retributivi soggetti a contribuzione.
L’istituto ha la finalità di riconoscere un trattamento economico aggiuntivo ai lavoratori che, nel corso dell’anno precedente, abbiano percepito esclusivamente le voci retributive stabilite dal CCNL.
Requisiti di accesso
Hanno diritto all’Elemento Perequativo i lavoratori che risultano:
- in forza al 1° gennaio dell’anno di erogazione;
- impiegati in aziende prive di contrattazione di secondo livello relativa a premi di risultato o istituti retributivi aggiuntivi;
- privi, nell’anno precedente (1° gennaio – 31 dicembre), di trattamenti economici ulteriori rispetto a quelli previsti dal CCNL.
Rientrano tra le cause di esclusione o riduzione eventuali superminimi individuali o collettivi, premi aziendali o altre voci retributive aggiuntive soggette a contribuzione.
Modalità di determinazione e maturazione
L’importo spettante è determinato in funzione della durata del rapporto di lavoro nel periodo di riferimento, anche se non continuativo.
Ai fini del calcolo: il periodo considerato è quello compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno precedente;le frazioni di mese superiori a 15 giorni sono considerate mese intero;
le frazioni pari o inferiori a 15 giorni non sono utili ai fini della maturazione.
In presenza di importi retributivi aggiuntivi percepiti nell’anno precedente, l’Elemento Perequativo può essere riconosciuto in misura ridotta, fino a concorrenza dell’importo massimo di euro 485,00.
Modalità di erogazione
L’Elemento Perequativo viene erogato con la retribuzione del mese di giugno dell’anno di riferimento.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro prima di tale data, l’importo eventualmente spettante sarà liquidato unitamente alle competenze di fine rapporto.
Considerazioni finali
L’Elemento Perequativo costituisce, a tutti gli effetti, una competenza dell’anno di erogazione, mentre i trattamenti economici dell’anno precedente rappresentano esclusivamente il parametro di verifica per la spettanza e la quantificazione dell’importo.



