Riduzione contributiva nel settore edile per l’anno 2025 .Indicazioni operative
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16 Dicembre 2025Rinnovo CCNL Metalmeccanica Industria – Ipotesi di accordo del 22 novembre
Con l’ipotesi di accordo del 22 novembre 2025, Federmeccanica, Assistal e le organizzazioni sindacali Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil hanno sottoscritto il rinnovo del CCNL Metalmeccanica Industria, valido dal 22 novembre 2025 al 30 giugno 2028.
Di seguito riportiamo in forma sintetica le principali novità di interesse aziendale.
Trattamento economico
L’accordo prevede incrementi retributivi da applicare dal 1° giugno 2026, 1° giugno 2027 e 1° giugno 2028.
| Livello | Dal 1° giugno 2026 | Dal 1° giugno 2027 | Dal 1° giugno 2028 |
| A1 | € 2.907,01 | € 2.985,33 | € 3.070,61 |
| B3 | € 2.838,99 | € 2.915,48 | € 2.998,76 |
| B2 | € 2.542,98 | € 2.611,49 | € 2.686,08 |
| B1 | € 2.370,33 | € 2.434,19 | € 2.503,72 |
| C3 | € 2.211,43 | € 2.271,01 | € 2.335,88 |
| C2 | € 2.064,88 | € 2.120,52 | € 2.181,09 |
| C1 | € 2.022,12 | € 2.076,59 | € 2.135,89 |
| D2 | € 1.979,37 | € 2.032,70 | € 2.090,76 |
| D1 | € 1.784,94 | € 1.833,02 | € 1.885,37 |
Welfare contrattuale
Dal 2026: € 250 per ogni lavoratore
(da erogare entro il 1° giugno di ciascun anno e utilizzabili entro il 31 maggio successivo). Solo per il 2026 l’importo sarà messo a disposizione entro febbraio.
Quota sindacale straordinaria
Richiesta dalle OO.SS. ai non iscritti: € 30 per ciascuno degli anni 2026–2027–2028, trattenuti sulla busta paga di giugno.
Il modulo di adesione/rifiuto va riconsegnato entro il 15 maggio 2026.
Contratto a tempo determinato
Possibilità di stipulare contratti oltre i 12 mesi e fino a 24 mesi nei seguenti casi: assunzione di over 50; under 35 che non abbiamo un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi o vivano da soli con una o più persone a carico; lavoratori che abbiamo fruito di CIGS da almeno 6 mesi, o siano inseriti nelle liste dei disoccupati da più di 6 mesi, eventi temporanei, fiere, commesse particolari, ecc..
Dal 1° gennaio 2027 l’utilizzo di tali causali, puntualmente descritte nel contratto d’assunzione, è subordinato alla stabilizzazione del 20% dei lavoratori a termine cessati nell’anno precedente in forza per i casi di cui sopra.
Somministrazione a tempo indeterminato
Dal 1° gennaio 2026, dopo 48 mesi complessivi di missione con mansioni equivalenti presso la stessa azienda, matura il diritto all’assunzione a tempo indeterminato, a tal fine non verranno presi in considerazione i periodi svolti fino al 31 dicembre 2025.
Mansioni
Il passaggio di livello è riconosciuto se le mansioni superiori vengono svolte per:
- 60 giorni continuativi o 120 giorni non continuativi in 12 mesi
(oppure 6 mesi non continuativi in 3 anni); - 4 mesi continuativi o 9 mesi non continuativi in 3 anni, per l’acquisizione dei livelli B1, B2, B3, A1.
Orario di lavoro
Per ragioni produttive può essere attivato un orario plurisettimanale attivabile fino a 96 ore annue, con media sempre pari a 40 ore su 12 mesi e picchi fino a 48 ore settimanali.
Straordinario
Nelle aziende che adottano l’orario plurisettimanale, il limite individuale massimo annuo:
- 128 ore per aziende oltre 200 dipendenti
- 136 ore per aziende fino a 200 dipendenti
Ferme restando le maggiorazioni già fissate per le prestazioni in tale regime, in caso di attivazione per necessità improvvise sono elevate rispettivamente al 20% dal lunedì al venerdì e al 30% per il sabato. Le maggiorazioni dal superamento dell’81ª ora aumentano dell’8%.
Permessi (PAR)
A partire dal 1° gennaio 2027, ai lavoratori non siderurgici che lavorano su 18 o più turni settimanali, compreso il notturno, spetta un permesso annuo retribuito di 4 ore, assorbibile da eventuali riduzioni aziendali.
Dal 1° gennaio 2028, un ulteriore permesso di 4 ore annue è riconosciuto ai lavoratori impiegati su 21 turni settimanali.
Una parte dei permessi, fino a 7 all’anno, può essere utilizzata in forma collettiva, previo confronto tra azienda e RSU. I permessi restanti, insieme a quelli non usati collettivamente, possono invece essere richiesti dal singolo lavoratore con almeno 7 giorni di preavviso, nel rispetto del limite massimo di assenze del 6% del personale del turno.
Se il preavviso non viene rispettato, la fruizione è possibile solo compatibilmente con le esigenze aziendali, con un limite complessivo di assenze fino all’11%, tramite rotazione.
I permessi possono essere utilizzati anche in casi specifici come lutti familiari, eventi morbosi di familiari entro il primo grado o imprevisti rilevanti, fino a 3 volte l’anno.
I permessi non utilizzati confluiscono in un conto ore individuale valido per 24 mesi. Entro il primo trimetre del secondo anno, l’azienda può chiedere al lavoratore di programmare entro il 30 giugno quelli in scadenza, fornendo riscontro entro 15 giorni.
Se il lavoratore non programma, l’azienda potrà procedere alla programmazione negli ultimi 6 mesi.
Al termine del biennio, eventuali residui vengono pagati.
Aspettative e permessi
Nelle aziende sopra i 150, i lavoratori migranti con oltre 5 anni di anzianità potranno chiedere un periodo di aspettativa per ricongiungimento familiare: da 1 a 2 mesi ogni 3 anni.
Permessi malattia figli
Dal 1° gennaio 2026 sono introdotti 3 giorni di permesso annui per malattia dei figli fino a 4 anni, è riconosciuta un’indennità aziendale pari all’80% del trattamento economico netto, deve essere fornita certificazione entro 2 giorni lavorativi ed avvisare tempestivamente e comunque entro due ore dall’inizio del turno di lavoro.
Malattia
Per lavoratori con malattie oncologiche ovvero gravi patologie che comportino un grado di invalidità certificata pari o superiore al 74% hanno diritto dal 1° gennaio 2026:
- 10 ore annue di permesso per visite, esami e terapie (anche per genitori di figli minorenni con le stesse condizioni)
- congedo fino a 24 mesi non retribuito e non computato nell’anzianità, con priorità ove sia possibile al rientro in lavoro agile
- Proroga del comporto per lavoratori con disabilità certificata:
- Ulteriori 30 giorni (anzianità fino a 3 anni)
- 45 giorni (anzianità 3–6 anni)
- 60 giorni (anzianità oltre 6 anni)
Durante tali periodi l’azienda integra fino all’80% della retribuzione.
Formazione continua
- 4 ore aggiuntive per chi rientra da lunghe assenze (maternità, malattia, CIGS, trasferimenti per violenza).
- Dal 1° gennaio 2026: contributo obbligatorio di € 1,50 annui per dipendente a MetApprendo, entro aprile, il contributo sarà calcolato sulla base dei dipendenti in forza al 31 dicembre dell’anno precedente.


