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- Chiarimenti della Cassazione Penale, Sez. IV Sentenza n. 32520 del 1° ottobre 2025
Con la sentenza n. 32520 del 1° ottobre 2025, la Corte di Cassazione, Sezione Quarta Penale, ha confermato la condanna di un preposto e capo cantiere per omessa vigilanza sulle misure di sicurezza durante l’esecuzione di lavori edili, ribadendo importanti principi in materia di responsabilità e posizione di garanzia del preposto ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
Il caso
L’infortunio era avvenuto durante lavori di manutenzione in un edificio comunale: un lavoratore, impegnato nella pulizia di pareti, era caduto da una scala a pioli doppia priva di trattenuta, riportando lesioni gravi. Il preposto, presente in cantiere, non aveva impedito l’uso improprio dell’attrezzatura, né vigilato sull’applicazione delle norme di sicurezza.
Le decisioni dei giudici di merito
-Tribunale di Ivrea: condanna per lesioni colpose aggravate e condanna al risarcimento danni (provvisionale di 20.000 €).
-Corte d’Appello: conferma della condanna, ritenendo infondata la tesi difensiva secondo cui il lavoratore avrebbe agito autonomamente.
La difesa aveva sostenuto che l’evento fosse stato causato da un comportamento abnorme e imprevedibile del lavoratore, ma tale ricostruzione è stata respinta.
La decisione della Cassazione
La Suprema Corte ha ribadito che il preposto:
•riveste una posizione di garanzia autonoma, in forza dell’art. 2, comma 1, lett. e), D.lgs81/2008;
•deve vigilare costantemente sull’applicazione delle misure di sicurezza e intervenire tempestivamente in caso di prassi non conformi;
•non può limitarsi a trasmettere ordini o direttive, ma è tenuto a esercitare un controllo effettivo e continuo sulle lavorazioni.
La condotta del lavoratore non è stata ritenuta abnorme, poiché:
•era coerente con le mansioni affidate;
•non ha attivato un rischio estraneo o imprevedibile rispetto a quello governato dal preposto.
Pertanto, il nesso causale non è stato interrotto. Il ricorso è stato rigettato, con conferma della condanna e delle spese processuali.
Principi di diritto riaffermati
1.Il preposto è titolare di una posizione di garanzia autonoma a tutela della sicurezza dei lavoratori.
2.L’obbligo di vigilanza deve essere effettivo, costante e proporzionato alla natura delle attività e dei rischi.
3.La condotta del lavoratore interrompe il nesso causale solo se del tutto imprevedibile e estranea al rischio tipico dell’attività.
4.La provvisionale concessa in sede penale non è impugnabile in Cassazione.
Indicazioni operative per le aziende
La sentenza conferma che il preposto ha un ruolo centrale nella prevenzione degli infortuni. È quindi fondamentale che le imprese:
•designino formalmente i preposti ai sensi dell’art. 18 e 19 del D.Lgs. 81/2008;
•forniscano formazione adeguata e aggiornamenti periodici;
•documentino le attività di vigilanza svolte;
•assicurino che il preposto sia in grado di intervenire e sospendere le attività in presenza di comportamenti non sicuri.
