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1 Dicembre 2025Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha confermato per l’anno 2025 la riduzione contributiva prevista dall’articolo 29 del D.L. n. 244/1995, convertito dalla L. n. 341/1995, nella misura dell’11,50%.
Di seguito si riportano il quadro normativo e le istruzioni operative per l’accesso all’agevolazione.
Il Decreto del 29 settembre 2025, pubblicato il 24 ottobre 2025 conferma per il 2025 lo sgravio contributivo dell’11,50% a favore delle imprese edili.
L’agevolazione si applica ai periodi di paga da gennaio a dicembre 2025.
Caratteristiche della riduzione contributiva
Hanno diritto al beneficio i datori di lavoro:
- del settore industria, con codici statistici contributivi da 1.13.01 a 1.13.05
- del settore artigianato, con codici da 4.13.01 a 4.13.05
Sono escluse le attività di mera installazione impiantistica (codici 1.13.06–08 e 4.13.06–08).
Misura dell’agevolazione:
- riduzione dell’11,50% sui contributi per assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica;
- applicabile solo agli operai occupati a tempo pieno (40 ore settimanali);
- non spettante ai lavoratori part-time;
- escluso il contributo dello 0,30% destinato ai fondi interprofessionali (art. 25 L. 845/1978).
Condizioni di accesso al beneficio
Per usufruire dell’agevolazione è indispensabile:
- Regolarità contributiva (DURC) e rispetto dei contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali (art. 1, comma 1175, L. 296/2006).
- Rispetto della normativa sulla retribuzione imponibile (art. 1, D.L. 338/1989).
- Assenza di condanne definitive in materia di sicurezza sul lavoro nei 5 anni precedenti (art. 36-bis, D.L. 223/2006).
- Assenza di altri incentivi non cumulabili.
Invio delle domande
Le istanze devono essere presentate esclusivamente tramite il modulo “Rid-Edil” disponibile nel Cassetto previdenziale aziendale (sezione “Comunicazioni on-line” → “Invio nuova comunicazione”).
Il sistema INPS verifica automaticamente la compatibilità dell’inquadramento aziendale:
- esito disponibile entro 24 ore, direttamente nel Cassetto;
- in caso di accoglimento, viene attribuito il codice di autorizzazione “7N” per il periodo novembre 2025 – febbraio 2026.
In fase di fruizione del beneficio l’INPS effettua un nuovo controllo: se l’inquadramento non risulta coerente, lo sgravio non verrà applicato anche se autorizzato.
Termini di fruizione
- lo sgravio può essere fruito tramite Uniemens fino a febbraio 2026;
- le domande possono essere presentate entro il 15 marzo 2026.
Recuperi indebiti
In caso di dichiarazioni non veritiere:
- attivazione verso l’Autorità giudiziaria;
- recupero delle somme indebitamente fruite.

