
Fondo nuove competenze: proroga delle domande al 27 marzo
28 Febbraio 2023
Incentivo Under 36
16 Marzo 2023A decorrere dal 1° marzo 2023, per coloro che, nel corso del periodo gennaio 2022 – febbraio 2023, abbiano presentato una domanda di Assegno unico e universale per i figli a carico, e la stessa non sia stata respinta, revocata o decaduta, (deve essere nello stato di Accolta) l’INPS continuerà a erogare d’ufficio la misura introdotta dal decreto legislativo n. 230/2021, senza la necessità di presentare una nuova domanda. (CIRC.INPS 132/2022)
- Attenzione all’ISEE : aggiornarla e comunicarla all’INPS
L’Assegno Unico Universale è legato alla fascia di appartenenza pertanto le famiglie interessate a beneficiare dei vari bonus e aiuti devono provvedere a comunicare il nuovo ISEE.
- Le variazioni della domanda
Alcune circostanze possono fare scaturire la necessità di modificare la domanda di Assegno unico e universale inizialmente presentata e, in specifici casi, necessitano anche della presentazione di una dichiarazione sostitutiva unica (DSU) aggiornata.
Tra le situazioni che possono dare luogo a modifiche si riportano a titolo esemplificativo:
– la nascita di figli;
– la variazione o inserimento della condizione di disabilità del figlio;
– le variazioni della dichiarazione relativa alla frequenza scolastica/corso di formazione per il figlio maggiorenne (18-21 anni);
– le modifiche attinenti all’eventuale separazione/coniugio dei genitori;
– i criteri di ripartizione dell’Assegno tra i due genitori sulla base di apposito provvedimento del giudice o dell’accordo tra i genitori;
– variazione delle condizioni che occorrono per la spettanza delle maggiorazioni previste dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 230/2021;
– variazioni delle modalità di pagamento prescelte dal richiedente e/o dall’eventuale altro genitore.
- In caso di soggetti nuovi beneficiari
In caso di soggetti che non hanno mai beneficiato dell’Assegno unico e universale dal 1° marzo 2023, sarà necessario procedere alla presentazione di una nuova domanda.
Al riguardo, si ricorda che la domanda è inoltrata all’INPS attraverso i seguenti canali:
- portale webdell’Istituto, utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito www.inps.it., se si è in possesso di SPID di Livello 2 o superiore, di una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.
- Per quanto attiene la decorrenza della prestazione, si ricorda che, per le domande presentate entro il 30 giugno dell’anno di riferimento, l’Assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno. Qualora la presentazione della domanda avvenga dal 1° luglio dell’anno di riferimento, la prestazione decorre dal mese successivo a quello della domanda stessa.
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