
RAPPORTO BIENNALE SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE – BIENNIO 2024-2025
20 Aprile 2026TFR e previdenza complementare le novità dal 1° luglio 2026
5 Giugno 2026Con il messaggio n. 1343 del 21 aprile 2026 l’INPS ha fornito importanti chiarimenti in merito alle novità introdotte dall’art. 1, comma 221, della legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026) in tema di assunzioni in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo e relativo sgravio contributivo.
Contesto normativo
L’articolo 4 del D.lgs. 151/2001 disciplina le assunzioni in sostituzione di lavoratrici/lavoratori assenti per congedi previsti dal Testo Unico maternità/paternità, consentendo al datore di lavoro di assumere personale a tempo determinato o tramite somministrazione, anche con un anticipo fino a un mese (o maggiore se previsto dalla contrattazione collettiva) rispetto all’inizio del congedo.
Per tali assunzioni è previsto uno sgravio contributivo del 50% a favore:
- dei datori di lavoro con meno di 20 dipendenti;
- delle aziende in cui operano lavoratrici autonome di cui alla legge n. 546/1987;
- per il periodo fino al compimento di un anno di età del figlio o, in caso di adozione/affidamento, per un anno dall’accoglienza, ovvero per un massimo di dodici mesi per la sostituzione delle lavoratrici autonome.
Alle aziende aventi diritto viene attribuito il codice di autorizzazione “9R” (“Azienda, anche di fornitura di lavoro temporaneo, avente titolo allo sgravio ex art. 4, c. 3, D.lgs 151/2001”), a seguito di istruttoria della Struttura INPS territorialmente competente.
La novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2026
La Legge di Bilancio 2026 ha inserito il comma 2-bis all’art. 4 del D.lgs. 151/2001, prevedendo che, al fine di favorire la conciliazione vita-lavoro e la parità di genere, in caso di assunzione in sostituzione ai sensi dei commi 1 o 2:
il contratto di lavoro del sostituto può essere prolungato per un ulteriore periodo di affiancamento della lavoratrice o del lavoratore sostituito, comunque non oltre il primo anno di età del bambino.
L’INPS chiarisce che, per effetto di tale intervento normativo, anche per questo ulteriore periodo di affiancamento post rientro è possibile riconoscere lo sgravio contributivo del 50% previsto dal comma 3 dell’art. 4 del D.lgs. 151/2001.
Pertanto, dal 1° gennaio 2026, ricorrendone i requisiti, lo sgravio spetta:
- per l’intero periodo di sostituzione durante il congedo;
- e per il periodo successivo di affiancamento, dopo il rientro in servizio della lavoratrice/del lavoratore, fino al compimento del primo anno di vita del bambino.
Condizioni operative e codice di autorizzazione “9R”
L’INPS precisa che, all’esito dell’istruttoria sulle singole posizioni contributive, sarà possibile prolungare la validità del codice di autorizzazione “9R” per coprire anche il periodo di affiancamento successivo al rientro.
In questa fase:
- non è più richiesto il rispetto dell’equivalenza delle qualifiche tra “sostituto/a” e “sostituito/a”;
- non è vincolante il numero di lavoratori utilizzati;
- resta invece necessaria l’equivalenza oraria delle prestazioni tra sostituto e sostituito.


