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8 Giugno 2026TFR e previdenza complementare le novità dal 1° luglio 2026.
Dal 1° luglio 2026 entrerà in vigore una novità in materia di Trattamento di Fine Rapporto (TFR) e previdenza complementare. La riforma introduce un meccanismo di adesione automatica ai fondi pensione per i lavoratori neoassunti, modificando in modo significativo gli adempimenti a carico delle aziende e la gestione delle quote di TFR maturando.
L’obiettivo del legislatore è favorire una maggiore diffusione della previdenza complementare, considerata sempre più indispensabile per integrare le future pensioni pubbliche e garantire ai lavoratori una maggiore sicurezza economica al termine della carriera lavorativa.
Come funziona il nuovo meccanismo di adesione automatica
Per tutti i lavoratori assunti a partire dal 1° luglio 2026, il datore di lavoro dovrà consegnare un’apposita informativa sulla destinazione del TFR al momento dell’assunzione.
Il lavoratore avrà 60 giorni di tempo per decidere se mantenere il TFR presso il datore di lavoro, destinare il TFR a una forma pensionistica complementare di propria scelta oppure aderire al fondo pensione previsto dal contratto collettivo applicato.
La novità più rilevante riguarda i casi in cui il lavoratore non esprima alcuna scelta entro il termine previsto. In tale circostanza scatterà automaticamente l’iscrizione alla forma pensionistica complementare individuata dal contratto collettivo nazionale applicato in azienda oppure, in assenza di una previsione contrattuale, secondo i criteri stabiliti dalla normativa.
L’adesione automatica produrrà effetti dalla data di assunzione. Pertanto, una volta trascorsi i 60 giorni, l’azienda dovrà versare al fondo pensione non soltanto il TFR maturato nel periodo successivo, ma anche quello accumulato sin dal primo giorno di lavoro.
Gli effetti sul Fondo Tesoreria INPS
L’introduzione dell’adesione automatica avrà conseguenze dirette anche sul Fondo Tesoreria INPS.
Il TFR dei lavoratori che aderiscono a una forma pensionistica complementare, sia per scelta espressa sia per effetto del silenzio-assenso, non dovrà infatti essere conferito al Fondo Tesoreria ma sarà versato direttamente al fondo pensione individuato.
Continuerà invece ad applicarsi la disciplina del Fondo Tesoreria per i lavoratori che avranno scelto espressamente di mantenere il TFR in azienda.
Per molte imprese ciò comporterà una progressiva riduzione delle somme da trasferire all’INPS e, parallelamente, un incremento delle attività amministrative connesse all’iscrizione e alla gestione dei rapporti con i fondi pensione.
Nuove soglie dimensionali per il Fondo Tesoreria
Dal 1° gennaio 2026 è entrata in vigore anche una nuova disciplina relativa alle soglie dimensionali che determinano l’obbligo di conferimento del TFR al Fondo Tesoreria INPS.
La verifica continua a essere effettuata sulla base della media annuale dei dipendenti occupati nell’anno precedente, ma vengono introdotte soglie progressive. Nell’anno di avvio dell’attività l’obbligo sorge al raggiungimento di una media di 50 dipendenti. Negli anni successivi la soglia sarà pari a 60 dipendenti per gli anni 2026 e 2027, 50 dipendenti per il periodo compreso tra il 2028 e il 2031 e 40 dipendenti a partire dal 2032.
È importante ricordare che, una volta superata la soglia prevista dalla normativa, l’obbligo di conferimento del TFR al Fondo Tesoreria continua a permanere anche in caso di successiva riduzione dell’organico aziendale.
Nuovi adempimenti per i datori di lavoro
La riforma attribuisce alle aziende un ruolo centrale nella corretta gestione delle scelte dei lavoratori.
Per ogni nuova assunzione sarà necessario consegnare una specifica informativa scritta, illustrare le modalità di destinazione del TFR, fornire le informazioni essenziali sul fondo pensione previsto dal contratto collettivo applicato, mettere a disposizione la modulistica necessaria per l’esercizio della scelta e conservare tutta la documentazione a fini probatori e ispettivi.
Decorso il termine di 60 giorni, il datore di lavoro dovrà verificare l’eventuale scelta effettuata dal lavoratore e, in assenza di indicazioni, procedere all’iscrizione automatica presso il fondo pensione individuato dalla normativa, comunicando l’adesione e avviando i relativi versamenti.
Si tratta di attività che richiederanno un attento coordinamento tra ufficio del personale, consulente del lavoro e gestori dei fondi pensione.
Le misure compensative per le aziende
Il conferimento del TFR ai fondi pensione o al Fondo Tesoreria comporta per le aziende la perdita di una forma di autofinanziamento che per molti anni ha rappresentato una fonte di liquidità interna.
Per compensare questo effetto, il legislatore ha previsto alcune agevolazioni. In particolare, le imprese possono beneficiare di una deduzione dal reddito d’impresa pari al 6% delle quote di TFR conferite se occupano fino a 50 dipendenti oppure del 4% se superano tale soglia.
A ciò si aggiunge l’esonero dal versamento del contributo al Fondo di Garanzia TFR pari allo 0,20% della retribuzione imponibile, la riduzione dei contributi minori nella misura dello 0,28% e l’eliminazione dell’onere relativo alla rivalutazione annuale del TFR prevista dall’articolo 2120 del Codice Civile, pari all’1,5% fisso più il 75% dell’incremento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo.
Conclusioni
Le novità introdotte dal 2026 rappresentano un cambiamento significativo sia per i lavoratori sia per le imprese. La previdenza complementare diventerà infatti la destinazione naturale del TFR in assenza di una scelta espressa.


