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24 Aprile 2026Il rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile è un documento volto a rappresentare lo stato del trattamento di uomini e donne in azienda, al fine di verificare l’eventuale presenza di differenze ingiustificate nelle assunzioni, nelle retribuzioni, nelle carriere e nelle condizioni di lavoro, in attuazione del divieto di discriminazione e del principio di parità di trattamento tra i sessi.
Il rapporto ha cadenza biennale e deve essere trasmesso ogni 2 anni, entro il 30 aprile dell’anno successivo alla scadenza di ciascun biennio di riferimento.
Sono tenute alla redazione del rapporto:
- le aziende che occupano più di 50 dipendenti complessivi, a qualunque titolo (inclusi apprendisti), considerando l’intera forza lavoro aziendale;
- le aziende con un numero di dipendenti pari o inferiore a 50 possono redigere il rapporto su base volontaria.
Il rapporto deve:
- essere compilato esclusivamente in modalità telematica, utilizzando l’apposito modello ministeriale (attualmente Allegato 1 al D.I. 3 giugno 2024 n. 326), tramite il portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- essere trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA).
- Il requisito dimensionale (oltre 50 dipendenti):va calcolato con riferimento all’intero complesso aziendale (anche se articolato su più sedi); include tutti i lavoratori, a qualunque titolo occupati.
- Il parametro occupazionale va verificato con riferimento al secondo anno del biennio (2025).
Se al 31 dicembre 2025 l’organico è pari o inferiore a 50 dipendenti, l’obbligo non sussiste.
CONTENUTO DEL RAPPORTO
Il rapporto deve contenere, per ciascuna categoria (dirigenti, quadri, impiegati, operai), informazioni relative a:
- assunzioni e cessazioni;
- formazione e promozioni;
- livelli e passaggi di qualifica;
- mobilità, CIG, licenziamenti, pensionamenti;
- retribuzioni effettivamente corrisposte;
- differenze retributive tra uomini e donne;
- distribuzione tra tempo pieno e part-time;
- eventuali lavoratrici in stato di gravidanza.
I dati devono essere anonimi e aggregati, senza possibilità di identificare i singoli lavoratori.
Il Ministero pubblica annualmente, tramite applicativo informatico, l’elenco delle imprese tenute all’adempimento.
In caso di mancata trasmissione del rapporto: l’Ispettorato del Lavoro, anche su segnalazione delle RSA o del Consigliere regionale di parità, invita l’azienda a provvedere entro 60 giorni;
L’inottemperanza alla diffida comporta l’applicazione di sanzioni amministrative da 516,46 euro a 2.582,28 euro. Se l’inottemperanza si protrae per oltre 12 mesi, è disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi goduti dall’azienda.
Inoltre, può incidere anche sui rapporti con la Pubblica Amministrazione, in particolare: nella partecipazione a gare e appalti pubblici, nell’accesso a misure collegate a PNRR/PNC.
La trasmissione di dati non veritieri può esporre l’azienda a ulteriori verifiche e responsabilità.


