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3 Gennaio 2025DAL 1° OTTOBRE OBBLIGO PATENTE A CREDITI PER CHI OPERA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
Nella Gazzetta Ufficiale del 20 settembre 2024 n. 221 è stato pubblicato il decreto ministeriale 18 settembre 2024 n. 132 con cui si regolamentano le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili.
Il provvedimento entra in vigore il primo ottobre 2024.
- La patente viene richiesta tramite una procedura telematica ed è obbligatoria per tutte le imprese o lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei mobili, ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.
· L’elenco delle attività che rientrano nell’obbligo è individuato: cantiere temporaneo o mobile, qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o d’ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’allegato X.1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile. · È obbligatorio anche per le aziende con sede Ue o extra Ue
Modalità di presentazione della domanda
La patente è rilasciata su domanda del legale rappresentante o da soggetto delegato, in formato digitale, dall’Ispettorato nazionale del lavoro in base al possesso dei seguenti requisiti:
a – iscrizione alla camera di commercio (autocertificabile);
b – adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi in tema di salute e sicurezza (Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà̀);
c – possesso del DURC (autocertificabile);
d – possesso del documento di valutazione dei rischi (Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà̀);
e – possesso della certificazione di regolarità fiscale DURF ( autocertificabile);
f – nomina RSPP (Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà̀).
- L’impresa informerà l’RLS e l’RLST entro 5 giorni dal deposito della domanda.
- Nel caso di false dichiarazioni in merito alla sussistenza di uno o più requisiti la patente viene sospesa per 12 mesi. Decorsi 12 mesi può essere chiesto il rilascio di una nuova patente.
- Tra la domanda ed il rilascio della patente è possibile lavorare.
- Al rilascio della patente è attribuito un punteggio di 30 crediti e consente di operare con una dotazione pari o superiore a 15, è incrementabile fino a 100(in seguito allo svolgimento di attività, investimenti e formazione e per ogni biennio successivo al rilascio in cui non intervengano decurtazioni).
- Non sono tenute al possesso della patente le aziende in possesso dell’attestato di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III, come previsto dall’art. 100, comma 4, del Codice degli Appalti Pubblici, nonché coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.
- I crediti vengono decurtati in caso di violazione delle norme di salute e sicurezza.
In mancanza della patente o con crediti inferiori a 15 , ai committenti e all’impresa si applica una sanzione amministrativa del 10% del valore dei lavori e comunque non inferiore a 6000 euro, nonché l’esclusione alla partecipazione a lavori pubblici per 6 mesi
La patente renderà disponibile le seguenti informazioni:
- dati identificativi del titolare della patente;
- dati anagrafici del richiedente;
- data di rilascio e numero della patente;
- punteggio attribuito al momento del rilascio;
- punteggio aggiornato alla data di consultazione del portale;
- esiti di eventuali provvedimenti di sospensione;
- eventuali provvedimenti definitivi che comportano la decurtazione dei crediti.
Le informazioni riguardanti la patente saranno accessibili:
- pubbliche amministrazioni
- rappresentanti lavoratori per la sicurezza
- organismi paritetici iscritti nel Repertorio nazionale del TU Sicurezza
- responsabile dei lavori
- coordinatori sicurezza nella progettazione e l’esecuzione dei lavori
Riconoscimento dei crediti
- Fino a 10 crediti (per storicità dell’azienda in base all’anzianità d’iscrizione alla CCIAA)
– Fino a 5 anni: 0 punti
– Da 5 a 10 anni: 3 punti
– Da 11 a 15 anni: 5 punti
– Da16 a 20 anni: 8 punti
– Oltre 20 anni: 10 punti
- Fino a 20 crediti attribuibili dopo il rilascio della patente, 1 credito ogni 2 anni di attività senza segnalazioni.
- L’attribuzione di crediti ulteriori, fino ad un massimo di 40, potrà avvenire:
- fino a 30 crediti attribuibili per attività̀, investimenti, formazione aggiuntive in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tra cui:
– certificazione di un SLG conforme alla UNI EN ISO 45001
– investimenti sulla formazione dei lavoratori, oltre quella obbligatoria, in particolare stranieri
– utilizzo di soluzioni tecnologicamente avanzate sulla base di intese con le parti sociali comparativamente più̀ rappresentative.
- fino a 10 crediti attribuibili per attività̀, investimenti, formazione aggiuntivi, tra cui ad esempio:
– possesso di Certificazione SOA di I e II classifica
– applicazione di standard contrattuali e organizzativi certificati nell’impiego della manodopera
– possesso di requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi nonché́ su accertamenti definitivi che esprimono l’affidabilità̀ dell’impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità̀ e degli obiettivi di sostenibilità̀ e responsabilità̀ sociale.
Decurtazione dei punti
La patente sarà soggetta a decurtazione di punti in presenza di provvedimenti definitivi riguardanti violazioni delle norme di salute e sicurezza contenute nell’allegato I bis del D.Lgs 81/2008.
Le violazioni che comportano una maggiore decurtazione di punti includono:
– decurtazione di 20 crediti in caso di infortunio mortale di un lavoratore dipendente dell’impresa dovuto a violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;
– decurtazione di 15 crediti: infortunio di un lavoratore dipendente dell’impresa che comporti un’assoluta inabilità permanente al lavoro, dovuto a violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;
– decurtazione di 10 crediti: malattia professionale di un lavoratore dipendente dell’impresa derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
I crediti decurtati potranno essere recuperati previa verifica.
Sospensione dell’attività
La durata della sospensione della patente, comunque non superiore a 12 mesi, è determinata tenendo conto della gravità degli infortuni nonché della gravità della violazione in materia di salute e sicurezza e delle eventuali recidive. In caso di adozione del provvedimento di sospensione cautelare, l’Ispettorato nazionale del lavoro provvede alla verifica del ripristino delle condizioni di sicurezza dell’attività lavorativa presso il cantiere ove si è verificata la violazione.
In caso di infortuni da cui derivi l’inabilità permanente di uno o più lavoratori o un’irreversibile menomazione, la sospensione dell’attività è facoltativa ed affidata alla valutazione del personale INL, con una durata comunque non superiore a 12 mesi.


